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5 Giugno 2020

Coronavirus Fase 2: Aggiornamento 05 giugno

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento Coronavirus 05-06-2020

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2020, n. Z00046

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

[omissis]

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

1. Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative  all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:

a. misure definite per singola tipologia di attività nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;

b. misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività.

– RISTORAZIONE

– ATTIVITÀ TURISTICHE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE)

– STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI

– SERVIZI ALLA PERSONA (saloni di barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing)

– COMMERCIO AL DETTAGLIO

– COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

– SAGRE E FIERE

– ESERCIZI COMMERCIALI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

– CENTRI COMMERCIALI

– UFFICI APERTI AL PUBBLICO

– PISCINE

– PALESTRE

– MANUTENZIONE DEL VERDE

– MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

– STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL?ARIA APERTA

– RIFUGI DI MONTAGNA

– ATTIVIT? FISICA ALL?APERTO

– NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

– INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

– AREE GIOCHI PER BAMBINI

– SERVIZI PER L?INFANZIA E L?ADOLESCENZA

– CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

– FORMAZIONE PROFESSIONALE

– PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

– LUNA PARK E ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

– STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

– PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

(Per le linee guida riferirsi al testo dell’ordinanza)


Aggiornamento Coronavirus 16-05-2020

FASE 2

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16-05-2020

[omissis]

Il Presidente della Regione Lazio ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

1. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;

b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

c. attività artigianali;

d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;

f. agenzie di viaggio.

2. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza.

3. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:

a. lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;

b. l’attività nautica di diporto;

c. il pilotaggio di aerei ultraleggeri;

d. l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);

e. l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;

f. l’apicultura;

g. la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.

4. A decorrere dal 18 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.

5. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:

a. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

6. Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.

[omissis]

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16-05-2020


Aggiornamento Coronavirus 04-05-2020

FASE 2

Cosa accade dal 4 maggio

Cosa si può fare e da quando

Sport e tempo libero

Il TPL nella Fase 2

Bevande e cibi da asporto

Il Piano Lazio in 5 punti


Aggiornamento Coronavirus 27-04-2020

FASE 2

DPCM 26 aprile 2020

  • sarà pubblicato un nuovo modulo di autocertificazione che continuerà ad essere obbligatorio per gli spostamenti;
  • mascherina obbligatoria (anche di stoffa) su tutti i mezzi pubblici, in modo da coprire bocca e naso;
  • laddove si dovessero verificare casi di infezioni CoViD19 saranno reintrodotte misure restrittive (quarantena);
  • prezzo calmierato delle mascherine chirurgiche (0,50 euro cadauna);
  • le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. Nei prossimi giorni sarà varato un Decreto per regolare nel dettaglio il proseguo dell’anno scolastico.

INCENTIVIECONOMICI

  • Utilizzo dei Recovery Found;
  • Rinnovo bonus 600,00 euro.

DIVIETI

  • Divieto di spostamento tra Regioni (consentiti solo per motivi di lavoro e salute);
  • Distanziamento sociale di un metro;
  • Divieti assoluto di uscire in caso di febbre (37,5º) e problemi respiratori;
  • Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
  • Vietati i grandi eventi.

CONCESSIONI

  • possibilità di raggiungere la propria residenza o domicilio (se non coincidenti) dopo il Lockdown;
  • attività motoria individuale e allenamenti per sport professionisti;
  • possibilità di andare a trovare i propri parenti;
  • possibilità di celebrare le cerimonie funebri con un numero ridotto di persone (congiunti fino ad un massimo di 15 persone);
  • consentita l’attività di asporto per bar e ristoranti;
  • nei parchi, ville e giardini comunali l’accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del distanziamento sociale.

RIAPERTURA ATTIVITÀ

  • comporto manifatturiero dal 04 Maggio
  • comporto edile e cantieristico dal 04 Maggio
  • comparto commercio al dettaglio ripartirà dalla settimana successiva (11 Maggio)
  • riapertura negozi il 18 Maggio
  • riapertura musei e luoghi culturali a partire dal 18 Maggio
  • riapertura PARRUCCHIERI, ESTETISTI, BAR RISTORANTI a partire dal 01 Giugno [nei prossimi giorni sarà dettagliata questa informazione]

ATTENZIONE!
Per quanto concerne la quarantena obbligatoria (per chi si sposta da regione a regione) occorrerà aspettare eventuali ordinanze regionali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aggiornamento Coronavirus 9-04-2020

Supermercati chiusi in tutta la Regione, domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020

Ordinanza Regione Lazio N. Z00024

Oggetto: Modifica e Integrazione all’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.”, integrata e modificata dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, recante “Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

[omissis]

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1) L’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentati dalla sospensione disposta con l’articolo 1 del DPCM dell’11 marzo 2020, compresi gli esercizi interni ai centri commerciali, esclusi i centri agroalimentari all’ingrosso, è vietata nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020 , ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM 11 marzo 2020; si riconferma a fini di chiarezza l’apertura di farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio;

2) la possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, all’interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero di altre attività commerciali non soggette a chiusura, e comunque nei soli giorni in cui le stesse sono aperte al pubblico, nonché, per le altre attività, la possibilità di commercio dei suddetti articoli effettuato via internet, per televisione, corrispondenza, radio e telefono;

[omissis]

 

Aggiornamento Coronavirus 28-03-2020

Chiunque rientri ad Ardea, dopo aver soggiornato per un periodo, in qualsiasi altro territorio nazionale o estero, deve darne comunicazione, oltre che alla ASL di riferimento, anche al COC (Centro Operativo Comunale) allo 0687609560.
Ciò consentirà un più puntuale monitoraggio delle criticità potenziali di diffusione del contagio aumentando la sicurezza della cittadinanza tutta.


Il COC (Centro Operativo Comunale) sta distribuendo, durante i controlli effettuati dalla Polizia Locale, mascherine chirurgiche a quanti ne siano sprovvisti. Data l’esiguità della scorta, solo chi ne abbia effettiva esigenza può farne richiesta al Comando della Polizia locale.


Il Comune di Ardea ha adottato il sistema di divulgazione delle informazioni in tempo reale FlagMii.
1. scarica l’applicazione, disponibile sia per Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=regola.flagmii&hl=it
che per iOS:
https://apps.apple.com/it/app/flagmii/id658216360
2. inserisci il tuo numero di telefono in totale sicurezza, in questo modo potrai chiamare i numeri di emergenza ed essere raggiunto grazie alla geolocalizzazione;
3. vai nella sezione “notifiche” e cerca il comune di Ardea per iscriverti ai servizi di allertamento in tempo reale.

FAI LA TUA PARTE! usa FlagMii


Aggiornamento Coronavirus 22-03-2020

Il vademecum aggiornato su cosa è vietato e cosa no

 


Aggiornamento Coronavirus 19-03-2020


Indicazioni della Regione Lazio sulla gestione dei rifiuti urbani da parte dei cittadini

Versione integrale delle indicazioni della Regione Lazio

Scarica le indicazioni sintetiche dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità)

Recenti disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità (nota prot. AOO-ISS 0008293 del12/03/2020) hanno individuato due macro-categorie:

a) Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;

b) Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Per i cittadini:

Per i rifiuti di cui al punto a) l’Istituto si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata ove in essere e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, telo monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti, uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di:

– chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;

– non schiacciare i sacchi con le mani;

– evitare accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti;

– smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio.

Per i rifiuti di cui al punto b) si raccomanda comunque a scopo cautelativo di chiudere adeguatamente i sacchetti con legacci o nastro al fine di evitare dispersioni casuali.

Per i comuni, per i rifiuti di cui al punto a) se i soggetti positivi o in quarantena non possano far smaltire il rifiuto conferendolo negli appositi contenitori, si raccomanda di istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di personale opportunamente addestrato.

Per i rifiuti di cui al punto b) si ritiene che le autorità competenti ed i gestori locali non modifichino le modalità attuali, questo anche al fine di non rendere più gravosa ai fini impiantistici e ambientali, a livello regionale, la gestione dei rifiuti urbani.

 

Aggiornamento Coronavirus 17-03-2020

Ordinanza Presidenza Regione Lazio 17 marzo 2020

Abstract

[omissis]

ORDINA ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 1) Le attività commerciali di cui all’allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento. Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

2) I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque:

a) garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

b) garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio; 3) Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

[omissis]

Aggiornamento Coronavirus 15-03-2020

Non ci sono, allo stato, nuovi casi conclamati nel territorio di ARDEA.

Il Comune di Ardea si è prontamente attivato sull’emergenza COVID19, ricorrendo ad un sistema all’avanguardia di monitoraggio sulla diffusione del contagio, di cui si può meglio cogliere l’importanza guardando il video qui sotto.

Il Centro Operativo Comunale è stato attivato il 2 marzo scorso e da allora il Corpo della Polizia Locale, con le esigue forze a disposizione, è instancabilmente a lavoro, supportato dalla Croce Rossa e dai Servizi sociali, per informare gli esercenti, controllare che vengano rispettate le direttive impartite dal Governo e supportare chi ne avesse bisogno e non può e non deve muoversi da casa.

Il Sistema ci consente di avere esatta contezza dell’ubicazione dei soggetti a rischio, di coloro che sono in isolamento fiduciario, in modo da elaborare i percorsi più veloci per dare assistenza. Questo ci ha consentito di tenere basso il livello del contagio.

Auspichiamo che anche i Comuni limitrofi vogliano condividere i loro dati in modo da rendere più efficace lo sforzo che tutti insieme possiamo fare nella gestione dell’emergenza.


Un doveroso ringraziamento a tutti i cittadini che hanno ben compreso la gravità della situazione e che per questo stanno osservando le indicazioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, ricordiamolo, sono le uniche regole che siamo tutti invitati a seguire.

Grazie alla collaborazione di tutti, il contagio sul territorio è contenuto e attentamente monitorato.

Invitiamo la cittadinanza a continuare in questa direzione senza lasciarsi fuorviare da notizie che non provengano dai bollettini ufficiali e da indicazioni che possono apparire parzialmente risolutive del grave problema che stiamo tutti insieme affrontando, soluzioni che in realtà sono vane.

L’Amministrazione tutta, senza colori politici, è impegnata con grande abnegazione e senza troppo rumore, nel gestire questa emergenza nella maniera migliore possibile.
Un GRAZIE particolare al nostro corpo della Polizia Locale, alla Croce Rossa di Ardea e a quanti, a vario titolo, collaborano affinché possiamo al più presto tornare alla normalità.

Per qualsiasi segnalazione riportiamo qui il contatto del COC (Centro Operativo Comunale) 06 87609560.


Aggiornamento Coronavirus 14-03-2020

Ultime disposizioni dalla ASL RM6

Pur avendo cercato di non penalizzare i cittadini che si rivolgevano a noi cercando la risoluzione ai loro problemi di salute anche diversi dalla COVID-19, siamo di fatto costretti a limitare quindi l’accesso alle attività ambulatoriali, compresi i prelievi ematici, erogate all’interno dei Presidi della nostra ASL “alle sole prestazioni recanti motivazioni di urgenza nonché quelle di dialisi, oncologiche, chemioterapiche ed i controlli chirurgici e ortopedici (post intervento).

Si ribadisce in ogni caso che l’accesso limitato come esposto in epigrafe dovrà seguire l’iter sotto descritto:

1. I pazienti/utenti di qualsiasi servizio territoriale, sia esso sanitario che amministrativo, che chiedano di accedere nei locali aziendali dovranno preventivamente compilare e sottoscrivere la scheda di prevalutazione del rischio (così come modificata e allegata alla presente email) e consegnarla al personale del servizio interessato. Nel caso che la dichiarazione contenga solo risposte negative, ai quesiti posti con la scheda, il paziente/utente potrà accedere al servizio richiesto. Ove la scheda contenesse risposte affermative il paziente dovrà essere fermato fuori dai locali aziendali e la scheda dovrà essere valutata da un medico del territorio che applicherà le procedure previste nella fattispecie emergente;

2. L’accesso dovrà essere consentito ai soli utenti per i quali è prevista la prestazione limitando gli accompagnatori ai soli casi strettamente indispensabili (anch’essi dovranno compilare la scheda allegata) in relazione alle condizioni dell’utente (es. minori, disabili etc);

3. L’accesso dovrà essere quanto più possibile correlato temporalmente con la prestazione prenotata o prevista prevenendo attese e affollamenti evitabili;

4. Lo scaglionamento degli ingressi dovrà essere una modalità da prevedersi in ogni caso avendo cura di rispettare gli orari degli appuntamenti sia da parte dell’utenza che degli operatori;

5. Dovrà essere valutata, in raccordo con l’ufficio tecnico aziendale, la capienza di ogni ambiente e tale capienza dovrà essere segnalata con appositi cartelli per consentire l’applicazione della lettera D dell’allegato 1 del DPCM 04/03/2020, confermata dal DPCM del 08/03/2020 e DPCM del 09/03/2020, che prevede di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro lineare (pertanto in via approssimativa si può calcolare che la superficie minima per ogni paziente dovrebbe essere di circa 5 mq), avendo cura che le sedute siano tra loro distanziate con lo stesso criterio;

6. Rispetto all’utilizzo dei DPI: si richiama tutto il personale a seguire le indicazioni fomite nella documentazione trasmessa ed in ogni caso si invita chi fosse nel dubbio a contattare la propria Direzione di Unita Operativa;

7. Particolare attenzione dovrà essere posta nel valutare l’esposizione al rischio dei pazienti anziani e fragili mettendo in atto ogni misura idonea alla mitigazione del rischio per gli stessi;

8. Ogni Unità Operativa interessata individuerà il personale che di volta in volta vigilerà sul rispetto di tali indicazioni;

9. Al fine di garantire per ogni operatore sanitario idonee misure di contenimento e sicurezza, si richiamano le raccomandazioni inviate dal Dott. Piergiorgio Mosca, Responsabile SPP Asl Roma 6, per le aree di sovraffollamento dell’utenza.

In queste aree viene raccomandato sempre di mettere a disposizione per l’utenza mascherine chirurgiche e gel idroalcolico per le mani. Nello specifico:

a) Centro Prelievi, Centri Vaccinali : l’utente deve accedere solo tramite prenotazione telefonica e previa compilazione della scheda prevenzione. Prima di entrare nella sala prelievi o sala vaccinazioni l’utente e l’eventuale accompagnatore devono indossare mascherina chirurgica ed effettuare il lavaggio delle mani con gel idroalcolico, solo dopo aver adempiuto a queste misure igienico sanitarie può essere sottoposto a prelievo o vaccino da parte dell’operatore sanitario.

b) Ambulatori Specialistici Ospedalieri e Distrettuali, PUA e locali CAD Distrettuali, Consultori e Ambulatori Medico Legali: l’utente deve accedere solo tramite prenotazione telefonica e previa compilazione della scheda prevenzione. Prima di entrare nei locali dei servizi indicati (ambulatori etc.) l’utente deve indossare mascherina chirurgica ed effettuare il lavaggio delle mani con gel idroalcolico, solo dopo aver adempiuto a queste misure igienico sanitarie può essere sottoposto a prestazione da parte dell’operatore sanitario.

c) CUP, Uffici Amministrativi Distrettuali e Farmacie Territoriali: l’utente deve accedere solo tramite prenotazione telefonica e previa compilazione della scheda prevenzione. Al fine di evitare il sovraffollamento presso i CUP, gli Uffici Amministrativi Distrettuali e le Farmacie Territoriali, per cercare di contenere la diffusione del rischio biologico emergente COVID 2019 si raccomanda di scaglionare l’accesso del pubblico nelle sale d’attesa.

Tale accesso deve essere scaglionato all’interno delle sale d’attese, facendo entrare tre persone alla volta e facendo sostare l’eventuale utenza residua all’esterno.

d) CAD – Assistenza Domiciliare: il personale si reca a domicilio dopo aver effettuato pre-triage telefonico. Durante il pre-triage telefonico, in ogni caso, si comunica al paziente e ai familiari presenti di indossare la mascherina chirurgica ed effettuare il lavaggio delle mani con gel idroalcolico. Giunti a domicilio ed allertati prima dell’ingresso in abitazione che le disposizioni sopra elencate siano state eseguite,(eventualmente fornire mascherina chirurgica e gel idroalcolico se non a disposizione del paziente), gli operatori entrano ed eseguono la prestazione con i DPI richiesti per la fattispecie individuata nel pre-triage.

e) Ambufest: l’utente deve accedere dopo pre-triage in condizioni di sicurezza per gli operatori. Se ritenuto non sospetto di positività COVID 19 al pre-triage potrà accedere alla sala d’attesa e dovrà essere in ogni caso invitato ad indossare mascherina chirurgica ed effettuare il lavaggio delle mani con gel idroalcolico, solo dopo aver adempiuto a queste misure igienico sanitarie potrà essere sottoposto a prestazione da parte dell’operatore sanitario. I pazienti invece ritenuti sospetti per COVID-19 al pre- triage verranno accompagnati attraverso altro percorso /entrata ad una sala di isolamento, precedentemente individuata, ed in ogni caso verranno invitati ad indossare mascherina chirurgica ed effettuare il lavaggio delle mani con gel idroalcolico. Gli operatori sanitari entreranno nella sala con i DPI idonei alla fattispecie emergente e metteranno in atto tutte le misure previste nei casi sospetti.

Si raccomanda sempre un’attenta sanificazione di tutti i locali, degli arredi e delle attrezzature.

Prescrizioni per emergenza – COVID-19

Regole valide per tutte le strutture

      • Acquisizione notizie scheda di prevalutazione (prima dell’Ingresso alla struttura)
      • Misurazione T° con termoscanner (se disponibile in struttura)
      • Accesso vietato a chi ha tosse – febbre – sintomi simil-influenzali (torna a casa e avverte il proprio medico)
      • Vietato accesso ad accompagnatori se non indispensabile; eventualmente in numero limitato (uno)
      • Accesso solo per prestazioni urgenti «U» E «B» (valutazione medico o altro sanitario)
      • Accesso limitato al tempo di esecuzione delle prestazioni
      • Accesso utenti (anche asintomatici) previa mascherina e disinfezione mani con sol. Idro-alcoolica
      • Accesso scaglionato (3 persone alla volta)

M DIREZIONE DEL DISTRETTO H4

 

SINTESI DELLA PROCEDURA APPLICATA IN TUTTI I PRESIDI DEL TERRITORIO

a) la scadenza delle esenzioni dei tickets per reddito è spostata dal 31/3 al 30/6 per evitare sovraffollamenti;

b) nelle urgenze sono comprese: le analisi per pazienti oncologici, per i pazienti in chemioterapia e/o radioterapia, in trattamento anticoagulante, alle donne in gravidanza, ai dializzati, i casi chirurgici ed ortopedici di controllo post operatorio. In casi particolari è inoltre il medico della struttura che valuta la eventuale necessità di non reinviare.

c) i piani terapeutici in scadenza inoltre (dispositivi per diabetici ed alcuni farmaci) che presentano una scadenza fra il 1/3 ed il 30 maggio 2020 sono rinnovati automaticamente per 3 mesi.

d) Il Garante per la privacy ha autorizzato la raccolta in triage pre-ingresso delle notizie personali dei cittadini (sintomi e provenienza) a cura del personale sanitario, istituzionalmente preposto. Invece i datori di lavoro debbono astenersi dal raccogliere, a priori ed in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi, di contatti o comunque rientranti nella sfera extralavorativa.


Aggiornamento Coronavirus 12-03-2020

È operativo il COC (Centro Operativo Comunale) presso il Comando della Polizia Locale di Ardea presso il quale si è predisposta una procedura operativa che, a fronte dell’esito delle interviste telefoniche eseguite a tutti coloro che sono nel territorio comunale in quarantena (a vario titolo) o presentano sintomi di contagio, permette di:
1 – circoscrivere aree a maggior rischio contagio calcolando i residenti;
2 – individuare tutti coloro che, appartenendo a categorie deboli o maggiormente a rischio (disabili ed anziani) che hanno la necessità e devono essere supportati per restare presso il proprio domicilio.
3- definire i percorsi ottimizzati per l’eventuale distribuzioni di farmaci e beni alimentari.
Ciò al fine di limitare gli spostamenti sul territorio comunale dei soggetti sopra individuati (possibile causa di contagio).
Come già comunicato con gli allertamenti COC, ricordo che è disponibile il numero 06 87609560 per eventuali segnalazioni.


 

Ordinanza della Presidenza della Regione Lazio del 12 marzo 2020 in materia di trasporto pubblico

 


DPCM 11 marzo 2020

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegato 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati Supermercati Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

Allegato 2

SERVIZI ALLA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse


Aggiornamento Coronavirus 11-03-2020

Modello per l’autocertificazione da presentare a richiesta in caso di spostamenti necessari. Il modello può essere compilato in caso di necessità anche davanti alla pubblica autorità richiedente.

 

Aggiornamento Coronavirus 10-03-2020

Ordinanza del Presidente Regione Lazio: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

[omissis]

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. La misura della chiusura delle palestre, delle piscine e dei centri benessere di cui all’ordinanza Z0004 dell’8 marzo 2020 è estesa anche ai centri estetici, ai centri tatuaggi, autonomi ovvero inseriti all’interno di altre strutture o esercizi commerciali e alle strutture termali di cui all’articolo 4, comma 1 lettera d) della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4;

2. Fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell’interessato, del tutore o del legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione;

3. Il differimento dei termini di cui al punto 7. dell’ordinanza Z0005 del 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per il rilascio del certificato di esenzione per reddito E02 è esteso ai codici E01, E03, E04 e si applica anche all’esenzione per patologia.

4. In attuazione di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 e in aggiunta a quanto indicato al punto 20) dell’Ordinanza Z00003 del 6 marzo 2020, alla Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di valutare eventuali misure di riduzione o Pagina 5 / 6 sospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti;

5. Gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione all’attività svolta, sono tenuti all’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti.

6. In base all’ordinanza Z00005 del 9 marzo 2020, il cittadino proveniente dalle aree a rischio, in apparente stato di buona salute ma non in grado di poter assicurare l’assenza di contatti con persone affette da COVID-19, deve rimanere al proprio domicilio. Di conseguenza:

1) i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di malattia INPS, o modulo in carta bianca se militari e forze dell’ordine, possono alternativamente contattare:

a) il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che, all’esito di notifica diretta al Dipartimento di Prevenzione territorialmente, provvede a rilasciare certificazione di malattia con codice V29.0;

b) il Dipartimento di Prevenzione che apre la procedura di isolamento e la notifica al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta affinché provveda al rilascio della certificazione con codice v29.0.

2) i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera contattano il Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia con codice v29.0.

[omissis]


10 quesiti con risposta per chiarire alcuni passaggi del DPCM dell’8 marzo 2020 contenente misure mirate al contenimento dell’epidemia da CORONAVIRUS.

1 Posso uscire di casa per una passeggiata?
SI, MA NON IN LUOGHI AFFOLLATI E SOLO SE NON SI CREA ASSEMBRAMENTO E COMUNQUE TENENDO LE DISTANZE DI ALMENO 1 METRO TRA LE PERSONE, EVITANDO COMUNQUE LA FORMAZIONE DI GRUPPI.

2 Posso andare a fare la spesa in un altro Comune?
LA SPESA DEVE ESSERE EFFETTUATA IN PROSSIMITA’ DELLA RESIDENZA/DOMICILIO QUINDI PRIORITARIAMENTE NEL PROPRIO COMUNE. L’ASSALTO AI SUPERMERCATI E’ INUTILE: L’APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI E’ GARANTITO. LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NON RIGUARDA LE MERCI.

3 I ragazzi/bambini/famiglie possono andare al parco?
SI, PURCHÉ I LUOGHI NON SIANO AFFOLLATI E NON SI CREI ASSEMBRAMENTO E COMUNQUE SEMPRE TENENDO LE DISTANZE DI ALMENO 1 METRO TRA LE PERSONE.

4 Posso andare a casa di amici per cena o durante la giornata per motivi diversi da quelli consentiti dal DPCM?
NO, GLI SPOSTAMENTI SONO CONSENTITI SOLO PER MOTIVATE ESIGENZE LAVORATIVE O SITUAZIONI DI NECESSITA’ (es. spesa alimentare) O PER MOTIVI DI SALUTE SECONDO DPCM.

5 Sono un nonno/nonna che deve andare all’interno del Comune o in altro Comune a tenere i nipoti perché i miei figli vanno a lavorare, posso andare?
I BAMBINI SONO TRA I PRINCIPALI PORTATORI ASINTOMATICI DEL VIRUS. MEGLIO SAREBBE TENERLI A DISTANZA DIA NONNI CHE INVECE SONO LA CATEGORIA PIU’ A RISCHIO.

6 Sono un genitore separato, posso andare a prendere mio figlio a casa dell’altro genitore?
SI, SPOSTAMENTO CONSENTITO PER NECESSITA’.

7 Sono un lavoratore dipendente, posso recarmi sul posto di lavoro?
SI, LO SPOSTAMENTO PER MOTIVI DI LAVORO É CONSENTITO.

8 Sono un artigiano/libero professionista/lavoratore autonomo, posso spostarmi per lavoro?
SI, SPOSTAMENTO CONSENTITO PER ESIGENZE LAVORATIVE – PORTARSI DIETRO AUTOCERTIFICAZIONE/DOCUMENTAZIONE CHE COMPROVI LA NECESSITA’ DELLO SPOSTAMENTO.

9 Sono un libero professionista, posso spostarmi liberamente?
NO, SOLO SE PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE DIMOSTRABILI.

10 Ho i genitori anziani da accudire posso recarmi a casa loro?
SI, SPOSTAMENTO CONSENTITO PER NECESSITA’.

TABELLA DELLE PRESCRIZIONI

APPROFONDIMENTI DAL SITO GOVERNO.IT

 

Aggiornamento Coronavirus 09-03-2020

ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI – NUOVE MODALITÀ’

Facendo seguito al DCM del 8/2/20 e al fine di mettere in atto tutte le misure di contenimento per fronteggiare la diffusione del COVID-19, si dispone la sospensione dell’accesso diretto a tutti gli uffici comunali a partire dall’11 marzo 2020.

Nella giornata del 10 marzo TUTTI gli uffici comunali resteranno chiusi per consentire , in via precauzionale, le operazioni di sanificazione dei locali comunali. (Leggi l’ordinanza)

I servizi al pubblico saranno comunque garantiti a partire dall’11 marzo prossimo:

      • contattando il Comune al n. 06/913800 (Centralino)
      • e ai seguenti recapiti specifici:

PROTOCOLLO          uff.protocollo@comune.ardea.rm.it     06/913800203-202

ANAGRAFE (cert. anagrafici/CI, autentiche copie/firme):    06/89561897

ANAGRAFE (variazioni anagrafiche, residenze, etc.):             06/89571551

uff.demografici@comune.ardea.rm.it

STATO CIVILE          stato.civile@conume.ardea.rm. it            06/89871352

SERVIZI SOCIALI    uff.sociali@comune.ardea.rm. it               06/87608982

TRIBUTI                    uff.tributi@comune.ardea.rm.it                06/910188423-405

URBANISTICA         uff.urbanistica@comune.ardea.rm. it      06/913801695

LAVORI PUBBLICI  uff.llpp@comune.ardea.rm.it                     06/913801851

AMBIENTE               uff.ambiente@comune.ardea.rm.it         06/913801613

POL. MUNICIPALE  polizia.locale@comune.ardea.rm.it     06/87608455

SEGR. SINDACO     seg.sindaco@comune.ardea.rm.it            06/913800208-258

Si raccomanda massima collaborazione da parte di tutti.

Aggiornamento Coronavirus 10-03-2020

DPCM 9 marzo 2020

Stralcio:
[omissis]
Art. 1: Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.

 

Aggiornamento Coronavirus 09-03-2020

Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”.

Stralcio:
[Omissis]

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1. La misura della permanenza domiciliare di cui all’ordinanza n. Z00004 dell’8 marzo 2020, non si applica ai seguenti casi:
a. spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute;
b. spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva da e per le zone indicate;
c. spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici, ovvero di funzioni pubbliche, comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, come previsto dall’ordinanza del capo della protezione civile n. 646 dell’8 marzo 2020;
d. spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.
2. Le comprovate esigenze lavorative, le situazioni di necessità, gli obblighi connessi all’adempimento di un dovere, i motivi di salute sono dichiarati, al momento dell’ingresso in Regione Lazio, mediante dichiarazione con la compilazione e invio del questionario “SONO NEL LAZIO” (allegato 1), reperibile sul sito web della Regione Lazio, a decorrere dalle ore 18:00 dal 9 marzo 2020;
3. I soggetti che presentano condizioni da valutare, a seguito della compilazione dell’allegato 1, hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi, fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione, che provvede anche avvalendosi del Medico di medicina generale (MMG) e/o del pediatra di libera scelta (PLS) secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020;
4. Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo 2020 e, per tutte le tipologie di spostamento non disciplinati nel presente provvedimento, quanto disposto dall’ordinanza n. 4 dell’8 marzo 2020;
5. Le prestazioni di assistenza domiciliare dovranno essere assicurate dagli operatori mediante l’uso obbligatorio di DPI forniti dal datore di lavoro;
6. Gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, sono autorizzati a svolgere sedute di allenamento presso impianti sportivi con le modalità indicate dall’art. 2, lett. g) del DPCM 8 marzo 2020;
7. Allo scopo di prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per reddito E02, la scadenza del 31 marzo 2020 è differita al 30 giugno 2020.

[omissis]

Misure igienico-sanitarie:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idro-alcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Scarica la brochure informativa

Vademecum psicologico per i cittadini

 

Aggiornamento Coronavirus 08-03-2020

Il Testo integrale dell’ordinanza del Presidente della Regio Lazio dell’8 marzo 2020

Estratto dell’ordinanza del Presidente Regione Lazio 8 marzo 2020

[omissis]

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:

1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:

i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale (“MMG”) ovvero col pediatra di libera scelta (“PLS”) secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2/2020;
ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;
iii) le disposizioni di cui ai precedenti punti i) e ii) non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale, tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020;
iv) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell’ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità di lettura:

a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.

2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.55/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio regionale.

3. E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:

-piscine, palestre, centri benessere.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice

Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo 2020.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

[omissis]

Il Testo integrale del DPCM 8 marzo 2020

Estratto del DPCM dell’8 marzo 2020 con le nuove misure restrittive in merito all’emergenza COVID19:
[omissis]

ART. 2
(Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19)

        1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all7interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosuffìcienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

ART. 3

(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);

l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

[omissis]

ART. 4
(Monitoraggio delle misure)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

ART. 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all’articolo 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Allegato 1

Misure igienico-sanitarie:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Il Testo integrale del DPCM

Aggiornamento Coronavirus 07-03-2020

In ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni governative e del Ministero della Salute, in tema di infezione da COVID-19, per contenere gli assembramenti nei locali del Comune, e quindi il rischio di trasmissione di infezioni aero-trasmesse,

Si invitano i cittadini

 ad utilizzare, per quanto possibile,  in via preferenziale gli strumenti telematici nell’interazione con l’Amministrazione comunale.

Si avvisa inoltre che, in caso di eccessiva affluenza – in contrasto con le predette raccomandazioni – potranno essere disposte alcune limitazioni all’accesso agli uffici, allo scopo di tutelare la salute pubblica come peraltro già disposto per l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

Contatti telefonici del Comune

Si raccomanda, inoltre, anche agli esercizi commerciali ed attività non soggette ad obbligo di chiusura, di osservare le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza della Regione Lazio. Dovranno, pertanto essere evitati assembramenti, regolando l’ingresso al pubblico e dotando gli operatori, con particolare riguardo agli operatori di cassa, di adeguati presidi igienici di protezione (mascherine, guanti, ecc.).
Si ribadiscono di seguito le raccomandazioni generali:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attivita’ sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Le disposizioni sopra descritte producono il loro effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
Gli esercizi pubblici possono, e sono invitati a farlo, apporre cartelli informativi sulle disposizioni contenute nel DPCM del 4 marzo.
Si richiamano altresì le istruzioni del Ministero della Salute per i datori di lavoro: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE IN SINTESI

(CIRCOLARE N. 3190/2020)

Tutela del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di rischio biologicoLa responsabilità di tutelare gli operatori dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, secondo quanto prevede il D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione con il medico competente.

Campo di applicazione Operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico
Misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria Ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:
·       lavarsi frequentemente le mani;
·       porre attenzione all’igiene delle superfici;
·       evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi influenzali; adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.
Casi sospetti nel corso dell’attività lavorativa Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all’art. 1 della Circolare Ministero Salute 27 gennaio 2020 (che aggiorna quella precedente del 22 gennaio 2020), si dovrà provvedere – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda – a contattare i servizi sanitari, segnalando che si tratta di caso sospetto. Il Ministero della salute stabilisce anche alcune precauzioni da osservare nell’attesa dell’arrivo dei sanitari.
Informativa ai lavoratori I datori di lavoro sono invitati a diffondere le informazioni riportate nella circolare a tutto il personale dipendente.

Il mancato rispetto del DPCM e il mancato adempimento alla normativa sui luoghi di lavoro DVR (valutazione del rischio) sono soggetti a sanzioni, oltre a quelle previste per esercizio di attività non autorizzata o vietata (serata danzante o spettacolo musicale o artistico).

 

Sospensione mercati settimanali fino al 15 marzo

Si informa la cittadinanza che sono stati sospesi i mercati settimanali che si svolgono nel territorio del Comune di Ardea nelle giornate del lunedì (Tor San Lorenzo), mercoledì (Largo Milano), giovedì (Largo Genova), sabato (Centro storico), fino al 15 marzo salvo proroghe.

L’ordinanza sindacale

Misure a tutela della salute in riferimento all’emergenza COVID19 – Accesso all’ufficio Anagrafe

IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE NAZIONALI E REGIONALI, ALLO SCOPO DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA LIMITANDO AL MASSIMO I DISSERVIZI, SI COMUNICA CHE A PARTIRE DAL 09/03/2020 SARA’ POSSIBILE ACCEDERE AGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE, ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO, CHIAMANDO DALLE 9.00 ALLE 12.00. DAL LUNEDI’ AL VENERDÌ E MARTEDÌ’ E GIOVEDÌ ANCHE DI POMERIGGIO DALLE 15.30 ALLE 17.00. È POSSIBILE UTILIZZARE NUMERI TELEFONICI SOTTO INDICATI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI RICHIESTA:

ANAGRAFE (cert. anagrafici/CI, autentiche copie/firme): 06/89561897

ANAGRAFE (variazioni anagrafiche, residenze, etc.): 06/89571551

STATO CIVILE (pratiche di Stato Civile): 06/89871352

 

Aggiornamento Coronavirus 05-03-2020

ARDEA – COVID-19, positiva una 90enne di Ardea. Si registra oggi un caso d’infezione rilevato presso la clinica S. Anna di Pomezia. Il fatto ci è stato comunicato direttamente dall’ASL di Roma 6, che si è immediatamente attivata per circoscrivere il caso e identificare le persone che sono state in contatto con l’anziana signora. Comunicheremo ulteriori notizie non appena ne avremo conoscenza. Si raccomanda alla cittadinanza di mantenere un comportamento conforme a quanto comunicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto emesso ieri 4 Marzo 2020.
Si ricorda che sono tuttora in vigore, oltre alle prescrizioni diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Lazio, anche i numeri verdi regionali:

Regione Lazio: 800.11.88.00.

 

Aggiornamento Coronavirus 04-03-2020

Il Comune di Ardea informa la cittadinanza che il Governo ha deciso nuove misure di contrasto al Coronavirus prendendo la decisione di chiudere da domani fino al 15 marzo, tutte le scuole di ogni ordine e grado.
La decisione è stata annunciata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi.
Il decreto emanato dal Consiglio dei Ministri include nello specifico di sospendere le riunioni, i meeting, gli eventi sociali, congressi e convegni. Sono anche sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, sia nei luoghi pubblici che privati, se non è possibile rispettare la distanza di sicurezza di un metro tra una persona e l’altra. Le scuole rimangono chiuse anche alle altre attività di formazione previste al loro interno, come le attività nelle palestre o altri tipi di corsi. Rimangono chiusi anche i centri anziani.
Per quanto riguarda le attività sportive il decreto prevede che si possano svolgere solo a porte chiuse o in luoghi aperti senza presenza di pubblico. In questi casi, comunque, è responsabilità delle associazioni o società sportive effettuare i controlli necessari per contenere il rischio di diffusione del Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori. Lo sport di base e le attività all’aperto, nelle palestre o nelle piscine si possono svolgere solo se possibile rispettare la distanza di un metro tra una persona e l’altra.
Come già previsto, restano sospesi i viaggi di istruzione, gli scambi di studenti, i gemellaggi, le visite guidate e le uscite didattiche. In tutti i presidii sanitari è vietata la permanenza di accompagnatori nelle sale di attesa. Questo vale anche per i pronto soccorso e gli ambulatori. Nelle RSA, le lungo degenze e le strutture residenziali per anziani la loro presenza è limitata ai casi stabiliti dalla dirigenza della singola struttura.
Il sindaco invita tutti a consultare il testo integrale del decreto e di attenersi alle indicazioni del governo e delle autorità sanitarie. Invito, inoltre, tutti i cittadini alla massima collaborazione e a non farsi prendere dal panico”.

 

Aggiornamento Coronavirus 27-02-2020

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza del Presidente della Regione Lazio ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Riferimenti utili ASL Regione Lazio

Aggiornamento Coronavirus 25-02-2020

Chiamare i numeri verdi regionali solo in caso di necessità
Istituzioni nazionali e locali lavorano senza sosta per fronteggiare l’emergenza coronavirus.
La collaborazione dei cittadini è fondamentale per rendere efficaci le misure adottate.
Chiama i numeri verdi regionali solo in caso di necessità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riunione con Prefetto di Roma e Sindaci dell’area Metropolitana: “Nessuna misura straordinaria, seguire protocollo ministeriale e Asl”
Si è svolta questa mattina una riunione con il Prefetto di Roma e i 121 amministratori dell’area Metropolitana capitolina per discutere di misure su prevenzione e gestione dell’emergenza da Coronavirus. Dall’incontro è emerso che non ci sono misure straordinarie da adottare: tutti gli eventi pubblici potranno svolgersi regolarmente, scuole e uffici pubblici rimarranno aperti.
Unica cautela da adottare per i cittadini che per qualsiasi motivo siano stati nelle aree interessate dal contagio (elenco di seguito), mettersi in contatto con la Asl di competenza attraverso il numero dedicato 1500.
Sarà in quel caso la Asl a fornire tutte le informazioni e indicazioni utili, come da protocollo ministeriale.
“Durante la riunione di questa mattina – ha commentato il Sindaco Mario Savarese che ha partecipato all’incontro – è stato fatto il punto sulla situazione. In questo momento così delicato è necessario evitare allarmismi e seguire il decalogo del Ministero della Salute sui comportamenti da seguire. Invito chiunque sia stato nei comuni interessati dalle misure urgenti a contattare la Asl. Non abbassiamo la guardia e siamo in contatto costante con le autorità sanitarie competenti”.
Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 – misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Nella Regione Lombardia:
1) Bertonico;
2) Casalpusterlengo;
3) Castelgerundo;
4) Castiglione D’Adda;
5) Codogno;
6) Fombio;
7) Maleo;
8) San Fiorano;
9) Somaglia;
10) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:
1) Vo’

Dalla Regione Lazio invito ad arginare le fake news: “Nel Lazio non ci sono casi di infezione autoctoni”.
Le notizie che stanno circolando riguardo alla presunta chiusura delle scuole e al divieto di manifestazioni pubbliche nel Lazio sono completamente prive di fondamento.  Lo rende noto la Regione Lazio invitando tutti “ad arginare fake news che alimentano solo insicurezza nella popolazione. Ribadiamo con forza che nella nostra Regione non è stato segnalato alcun caso di infezione da Coronavirus autoctono e che i casi individuati sono stati 3 in totale, di cui un paziente guarito e uno ormai negativo”.  Il Comune di Ardea è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti che stanno monitorando la situazione di contagio relativa al Coronavirus.

LA REGIONE LAZIO HA ATTIVATO TUTTE LE MISURE PER LA SICUREZZA

          • Lavati spesso le mani. Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus.
          • Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.
          • Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.
          • Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Se hai un’infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all’interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.
          • Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.
          • Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.
          • Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori). L’uso della Mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.
          • I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt’oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).
          • Chiama i numeri disponibili, non andare inutilmente al Pronto Soccorso. Se hai febbre, tosse, dolori muscolari e sei stato in una zona interessata al focolaio, o sei entrato in contatto con persone provenienti da quelle zone, consulta al telefono il tuo medico di base oppure chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Se hai il prefisso telefonico 06 puoi chiamare anche il 112. Per tutti gli altri prefissi del Lazio chiama il numero verde 800 118 800.
          • Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.

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