Segnalazione Certificata Inizio Attività (Scia) per le insegne di esercizio
Procedimento a istanza di parte finalizzato al rilascio autorizzazione all’esposizione permanente di insegne di esercizio a indicazione della sede dell’attività mediante la presentazione di una SCIA .
La segnalazione deve essere presentata anche se la pubblicità è esente dall’imposta.
Riferimenti normativi utili:
D.Lgs. 30.4.1992 n.285 e ss.mm. nuovo codice della strada, in particolare l’art. 23 che prevede che la collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione, e D.P.R.16.12.1992 n.495 e ss.mm. regolamento di attuazione del codice della strada (in particolare dagli artt.47 a 59) ;
D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni” e ss. mm. (da art. 1 a art.24)
Regolamento comunale in materia di pubblicità, approvato con deliberazione di consiglio Comunale n.37 del 21.03.2008 e succ. mod.ni (artt. 8-13);
Deliberazione di giunta comunale di approvazione del piano generale degli impianti. n.33 del 1.04.2010.
Art. 49 D.Lgs. N.42/2004 Testo unico dei beni ambientali.
Regolamento edilizio del Comune di Ardea;
Allegati all’istanza:
N° 3 copie di progetto
Relazione tecnica
Diritti di istruttoria
Termine di conclusione del procedimento, norma di riferimento e altri termini procedimentali rilevanti:
Le installazioni effettuate con presentazione di Scia saranno oggetto di verifiche da parte della polizia municipale e dell’ufficio tecnico Comunale che, entro 30 giorni dall’inoltro della segnalazione da parte dell’ufficio tributi, si esprimeranno su eventuali contrasti allevigenti norme urbanistiche e di sicurezza stradale. Entro 60 giorni dalla segnalazione l’amministrazione dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine, è possibile intervenire solo nei casi di cui all’art. 20, comma 4, della l. 241\90, ovvero per l’adeguamento della segnaletica stradale o per il contrasto con nuovi piani urbanistici e regolamenti comunali e\o sovracomunali. Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate solo se il Comando della polizia municipale ed il dirigente dell’ufficio tecnico comunale hanno espresso parere favorevole;
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell’interessato e modi per attivarli:
Ricorso al Tar Lazio entro 60 giorni dalla data della notifica del diniego definitivo;
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla data della notifica suddetta del diniego.
In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento iniziato ad istanza di parte per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi è possibile chiedere l’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento, come previsto dall’art.28 del Dl. 21.06.2013 n. 69.
Sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia (nome, tel. email e/o pec) e modalità per attivare l’intervento:
Pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
Ufficio competente per l’eventuale accesso diretto ai dati da parte di altre pubbliche amministrazioni e controlli sulle autodichiarazioni rese nel corso del procedimento (tel., email):
Ufficio tributi, Via Salvo D’Acquisto, snc;