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15 Ottobre 2020

INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE Numero 73 DEL 14/10/2020 – CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI ARDEA – INDIZIONE ELEZIONI

Premesso che con il decreto Sindacale numero 73 del 14/10/2020 si è provveduto ad indire le elezioni del Consiglio Comunale dei Giovani del comune di Ardea fissando le date delle elezioni del Consiglio dei Giovani per i giorni 20-21 -22 novembre 2020 ;
Il Sindaco DECRETA di integrare e specificare quanto segue:

Le elezioni del Consiglio comunale dei Giovani sono fissate nelle giornate del 20, 21 e 22
novembre 2020;
Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato alle ore 12:00 del 3 novembre 2020;
Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni
elettorali, siano residenti nel Comune di Ardea, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età
e non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età; non abbiano riportato condanne penali né abbiano procedimenti penali in corso.

L’esistenza
dei requisiti richiesti è comprovata dall’esibizione della carta d’identità o di altro documento
valido;
Sono eleggibili alla carica di Consiglieri comunali i giovani residenti nel Comune di Ardea, che
abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano compiuto il ventiseiesimo; non
abbiano riportato condanne penali né abbiano procedimenti penali in corso;
L’elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali. I
promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle
candidature, raccogliere almeno 50 e non più di 100 firme di aventi diritto al voto. Ogni
elettore può sottoscrivere una sola lista. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati
non inferiore a 14 e non superiore a 21, di cui almeno 1/3 di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni
(da intendersi fino al compimento del diciottesimo anno di età). Le liste devono
necessariamente indicare, il simbolo e la denominazione, cognome, nome, luogo e data di
nascita dei candidati. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la
presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e
dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità su indicati, pena
l’esclusione dalla lista.
Alle elezioni non si prevede il ballottaggio, se non in caso di parità assoluta tra i candidati a
Sindaco. Altrimenti vince semplicemente chi ottiene un voto in più. Non è previsto il voto
disgiunto e la lista vincente ottiene due terzi dei seggi. L’elettore deve tracciare un segno o
sulla lista o sul nome del sindaco (o su entrambi) è possibile esprimere fino a tre preferenze.

(Leggi qui il decreto al completo)

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