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13 Dicembre 2020

INFORMATIVA IMU 2020

Si Avvisano i gentili contribuenti che il 16 dicembre 2020 scade il saldo IMU per il corrente anno di imposta, da calcolare in autoliquidazione secondo le aliquote approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 28/05/2020 (VEDI SEZIONE).

Si precisa che il Comune di Ardea ha provveduto alla pubblicazione della deliberazione sopra indicata nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro la scadenza del saldo IMU, e pertanto resta fermo il termine per il versamento dell’imposta previsto per il 16 dicembre 2020. Pertanto non si applica il comma 4 septies dell’art 1 del D.L. 125/2020 che prevede il versamento senza sanzioni ed interessi entro il 28/02/2020, norma riservata agli enti per cui la descritta pubblicazione è avvenuta, secondo i chiarimenti forniti dal MEF, oltre il termine del 16 dicembre.

ESENZIONI:

Il Dl 34/2020 ha disposto l’esenzione dalla prima rata dell’IMU 2020 per i seguenti immobili:

– adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali;

– appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori;

– rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Il Dl 104/2020 ha esteso le esenzioni al saldo dell’imposta, con alcuni ampliamenti. È stato infatti disposto l’esonero del saldo di dicembre relativamente agli immobili adibiti a:

le tre fattispecie sopra riportate, e già esentate per l’acconto;

– cinema e teatri, purché di categoria catastale D3, nonché alle discoteche, night club e simili, a condizione che gestori e proprietari coincidano.

Con la conversione in legge del Dl 104/2020 si è altresì precisata l’esenzione:

– delle pertinenze dei fabbricati adibiti ad alberghi e pensioni con riferimento sia alla prima rata che al saldo.

Con il Dl 137/2020 si è disposta l’esenzione del saldo per :

– le attività identificate con i codici Ateco interessate dalle chiusure disposte con il Dpcm del 24 ottobre 2020. Anche in questo caso, è precisato che il gestore deve coincidere con il proprietario. L’esenzione opera anche per le pertinenze delle unità immobiliari.

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