24 Novembre 2021
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI
OGGETTO: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI – INTEGRAZIONE
DECRETO N. 1/2020.
RICHIAMATI:
il proprio decreto n. 1 del 25-11-2020 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento del consiglio
comunale durante l’emergenza epidemiologica ai sensi dell’art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19»,
ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo
tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare
con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da
ciascun ente»;
il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili».
PRESO ATTO che con l’inizio della pandemia da Covid-19, nel 2020, nel nostro paese così come in molti
altri paesi del mondo, è stato disposto lo stato di emergenza, misura straordinaria, in vigore dal 31 gennaio
dell’anno scorso, che è stata prorogata più volte, e da ultimo fino al 31 dicembre 2021;
RITENUTO opportuno integrare il precedente decreto, prevedendo, in alternativa al consiglio da remoto,
anche la possibilità della presenza alla seduta, garantendo il pieno rispetto delle normative dettate
dall’esigenza pandemica;
Tutto ciò premesso
DISPONE
Di integrare il precedente decreto n. 1 del 25/11/2020 prevedendo lo svolgimento del Consiglio
comunale durante il periodo di emergenza, oltre che da remoto, anche in presenza con una delle
seguenti modalità:
1.
svolgimento presso la sala consiliare a porte chiuse (senza la presenza del pubblico) garantendo la
pubblicità mediante diretta streaming accessibile gratuitamente dal sito dell’ente;
svolgimento preso la sala consiliare consentendo l’accesso ad un numero massimo di 40 persone al
fine di garantire il distanziamento tra il pubblico seduto;
La presenza alla seduta dei consiglieri comunali, dei dipendenti dell’ufficio segreteria e del pubblico
è possibile con le seguenti prescrizioni:
2.
possesso di green pass;
controllo della temperatura;
igiene delle mani;
durante l’intera seduta è obbligatorio l’uso della mascherina;
le persone presenti devono occupare il proprio posto;
Le sedute del consiglio comunale sono sempre accessibili, a prescindere dalla modalità scelta, a
tutti coloro che vogliono seguire il consiglio comunale accedendo al link :
https://comune.ardea.rm.it/consigli/consiglicloud/ .
3.
- Tali disposizioni sono applicabili per tutto il periodo dello stato di emergenza.
La pubblicazione all’Albo Pretorio informatico dell’Ente e sul sito internet istituzionale del presente
atto.
5.
L’invio del presente atto al Segretario comunale, ai Dirigenti/Posizioni Organizzative, ai Consiglieri
Comunali e agli Assessori, nonché al comando della Polizia Locale ed alla Locale Stazione dei
Carabinieri.
6.
L’efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le
comunicazioni assolvono ad una funzione di trasparenza.
Allegati
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