Assegno di Maternità INPS - Anno 2026

Dettagli della notizia

Il Comune di Ardea, rende noto che ai sensi Legge n. 448/1998, art. 66, recepita successivamente dall’art. 74 del D.lgs. n. 151/2001, può essere chiesto l'assegno di maternità, erogato dall'INPS, per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento pre-adottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Data:

17 marzo 2026

Tempo di lettura:

4 min

Assegno di Maternità INPS - Anno 2026
Assegno di Maternità INPS - Anno 2026

Descrizione

CHE COS'È
È una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’INPS, a sostegno della maternità, ai sensi Legge n. 448/1998, art. 66, recepita successivamente dall’art. 74 del D.lgs. n. 151/2001, che la madre non lavoratrice (oppure madre lavoratrice che beneficia di trattamenti previdenziali di importo inferiore all'assegno di maternità) può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento pre-adottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

SCADENZA
La domanda va presentata entro sei mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

CHI PUÒ RICHIEDERLO
Tale assegno può essere richiesto dalle madri che, alla data della domanda abbiano i seguenti requisiti:
Requisito di residenza: Residenza nel Comune di Ardea e residenti nel territorio italiano al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Requisito cittadinanza:
1) Cittadine italiane o comunitarie
2) Cittadine extracomunitarie in possesso di uno dei seguenti documenti:
- o “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” - ex carta di soggiorno o “carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea” o “carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea” o “status di rifugiata politica” o “permesso di soggiorno per protezione sussidiaria”
- o “permesso unico del lavoro” o con autorizzazione al lavoro o familiare di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con autorizzazione al lavoro -il/la figlio/a, se extracomunitario/a, sia in regola con la vigente normativa relativa al permesso di soggiorno;
Requisito ISEE: Appartenenza ad un nucleo familiare la cui situazione economica attestata con ISEE ordinario, così come definito dal Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. per le Politiche della Famiglia pubblicato sulla GU Serie Generale n.32 del 09 febbraio 2026, rientri nel limite di € 20.668,26.
Requisito assenza altri benefici analoghi: Non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità dall’INPS o dal datore di lavoro oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore complessivo dell’assegno per l’anno 2026. In tale ultimo caso la madre lavoratrice può chiedere l’assegno in misura ridotta (da richiedere direttamente all’INPS).

IMPORTO ASSEGNO
In caso di madre non lavoratrice, spetta un assegno di importo complessivo pari a € 2.065,50 corrispondente a € 413,10 mensili (per 5 mensilità).
L’assegno spetta per ogni figlio, quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

CASI PARTICOLARI: RICHIESTA DA PERSONE DIVERSE DALLA MADRE
✓ Madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire) dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
✓ Decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento pre-adottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
✓ Affidamento esclusivo al padre o abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
✓ Separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario pre-adottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
✓ Adozione speciale di cui all’art. 44 c. 3 L. n. 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
✓ Minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
✓ Modulo di domanda
✓ copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (carta d'identità o passaporto)
✓ per le cittadine extracomunitarie:
▪ copia permesso o carta di soggiorno
▪ copia del “status di rifugiata politica”
✓ copia dell'attestazione ISEE ordinario anno 2026 + DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
✓ codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente stampato su carta.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va presentata su apposito modulo mediante le seguenti modalità:
- agli sportelli comunali dell’ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza;
- tramite EMAIL all’indirizzo: uff.protocollo@comune.ardea.rm.it 
- tramite PEC all’indirizzo: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

COME E QUANDO POTRÀ SAPERE L'ESITO DELLA DOMANDA
La persona interessata potrà contattare tramite il seguente indirizzo email: segretariatosociale@comune.ardea.rm.it 
Come previsto dal Decreto n. 201/2011, l'INPS non può effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a € 1.000,00 e quindi le uniche modalità di pagamento sono su c/c bancario, c/c postale o libretto postale intestato alla richiedente.

CALCOLO DELLE SPETTANZE
Sul portale dell’INPS nell’area personale MyINPS è possibile calcolare le spettanze mediante credenziali “SPID” o “CIE”.

CONTROLLI
Le dichiarazioni contenute nelle domande hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000. Tali dichiarazioni potranno essere oggetto di controllo circa la loro veridicità, anche d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.

Ultimo aggiornamento

17/03/2026, 11:11

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