Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono assegnati secondo l’ordine di priorità fissato con un’apposita graduatoria, ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti.
I requisiti e le condizioni attributive di punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell’assegnazione.
Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione di cui all’art. 4 del R.R. 2/2000 e ss.mm.ii. competente per la formazione e l’aggiornamento semestrale della graduatoria. Le domande dovranno pervenire entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno ed entro il 31 maggio ed il 30 novembre la Commissione adotta la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica. In caso di parità di punteggio, per l’inserimento nella graduatoria, è stabilito che l’ordine di collocazione sarà determinato tenendo conto del reddito più basso. In caso di parità di reddito, farà fede la data di presentazione della istanza.