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Favismo

Ordinanza sindacale 71 del 24/12/2015

Oggetto: Prevenzione degli effetti del favismo nel territorio del Comune di Ardea

Il sindaco

Premesso che, ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l’anomalia strutturale dell’enzima glucosio – 6 – fosfato deidrogenasi (deficit di G6DP), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

Constatato che nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo a seguito della carenza dell’enzima G6PD (favismo);

Rilevato che il solo contatto con fave e loro derivati e piselli e/o la sola percezione dell’odore dei medesimi o l’inalazione del loro polline durante il periodo dell’inflorescenza, può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PD;

Considerato che la coltivazione di fave e loro derivati e quella dei piselli in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano, nonché la presenza delle stesse sulla pubblica via, costituiscono occasione di nocumento per la salute degli stessi;

Che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l’esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, contribuisce ex se interesse generale da soddisfare;

Che è necessario intervenire in merito, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la salute dei cittadini;

Visto l’articolo 13 della legge nr. 833 del 23/12/1978

Visto l’art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, per i motivi suesposti:

ordina

  • Il divieto assoluto a chiunque, di coltivare fave e loro derivati e piselli, nei centri abitati distinti nelle zone Castagnetta, Nuova Florida, Banditella, Centro Storico, Nuova California, Colle Romito, Lido dei Pini e negli agglomerati di case in corrispondenza di Via Lungomare degli Ardeatini, Lungomare di Tor San Lorenzo e Lungomare delle Pinete e a 300 metri dalla delimitazione degli stessi;
  • Il divieto assoluto a chiunque di coltivare fave e loro derivati e piselli nelle zone ricadenti nel raggio di 300 metri da :

    – ogni istituzione scolastica pubblica e privata, di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili nido; tutti gli edifici e luoghi pubblici, compresi cimiteri, centri sportivi, luoghi di culto, uffici postali, Tenenza e Stazione Carabinieri, Polizia Locale di Ardea e Tor San Lorenzo, strutture sanitarie pubbliche e private, parchi pubblici; tutte le strade abitualmente frequentate per l’accesso al mare; le abitazioni delle persone affette dalla patologia in questione; Via Pontina Vecchia e su tutta Via Laurentina fino al confine con il Comune di Anzio; Via Pontina – Statale SS148;

  • Il divieto assoluto a chiunque di coltivare fave e loro derivati e piselli nella zona ricadente nel raggio di 500 metri del Km. 29,000 della Via Laurentina;

  • Che i proprietari dei fondi che si trovano nelle zone di divieto, con termine immediato dalla data di notifica della presente ordinanza, eliminino tutto il tipo di coltura in questione e in caso di loro inadempienza, il Comune provvederà coattivamente all’espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni de quibus, con addebito al proprietario del fondo, delle spese sostenute dall’Ente;

  • Che la vendita di fave fresche e loro derivati, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nelle aree pubbliche autorizzate è consentita purchè le stesse siano preconfezionate in sacchetti sigillati e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di 30X40 cm., recanti la seguente dicitura: “AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO. IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO IN VENDITA ED ESPOSTE FAVE FRESCHE”;

  • Che per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico sia nel settore di somministrazione e di vendita. Per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico mentre per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita;

  • Che ai titolari di tutte le attività commerciali di cui al punto 5, è fatto divieto di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse;

  • Che i cittadini che intendano coltivare fave e loro derivati in siti al di fuori dei centri urbani, dovranno accertarsi, presso il comune, che in detti siti non sia attivo il divieto di coltivazione di fave e similari;

Che per le zone non indicate nella presente ordinanza è possibile l’adozione di appositi provvedimenti, su presentazione da parte degli interessati di specifica istanza motivata correlata da documentazione medica;

  • La presente ordinanza sostituisce ed annulla ogni precedente provvedimento emesso in materia ed è immediamente esecutiva;
  • In caso di inosservanza ai divieti e prescrizioni della presente ordinanza, ai trasgressori sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 200,00 (duecento/00) così come da Delibera C.C. nr. 13 del 10\03\2004 di approvazione del “Regolamento per la determinazione e per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali”, oltre al deferimento del trasgressore, all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 Codice Penale;
  • Il Comando della Polizia Locale, la Forza Pubblica e la ASL RMH, ognuno per la loro competenza, sono incaricati di far osservare l’esatta esecuzione del presente provvedimento;

  • La campagna di divulgazione e sensibilizzazione al rischio favismo , dovrà ripetersi, con idonei mezzi individuati di volta in volta, per ogni anno solare nel periodo antecedente la semina.

  • Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet del Comune di Ardea (RM), oppure in via alternativa nel termine di 120 (centoventi) giorni si potrà porre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • Dispone che della presente Ordinanza venga data la massima divulgazione.

    Il sindaco Luca Di Fiori

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