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30 Dicembre 2024

Capodanno 2025, scatta l’ordinanza prevenire i rischi derivanti dall’uso di artifici pirotecnici

Con l’ordinanza n. 188 del 27 dicembre 2024 (cliccare qui per il testo completo), il Sindaco di Ardea ha adottato alcune misure di prevenzione in vista del Capodanno 2025.

In particolare, ha ordinato.

• il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 04 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico ed anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 06 gennaio 2025;
• il divieto dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 06 gennaio 2025 di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio in luogo pubblico ed anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi tecnici da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 04 aprile 2010, n. 58);
• il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui all’art. 57 del TULPS, nel corso della notte tra il 31 dicembre 2024 ed il 01 gennaio 2025 a partire dalle ore 20:00 e fino alle 07:00 del giorno successivo;
• il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con se nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta di identità in corso di validità;
• il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili, di consentirne a chiunque l’uso, per la effettuazione di spari vietati dalla presente Ordinanza dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 06 gennaio 2025;
• il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi di artificio ascrivibili alla categoria IVA e VA, COMPRESI GLI EX FUOCHI DI LIBERA VENDITA ORA OBBLIGATORIAMENTE CLASSIFICATI IN UNA DELLE SUDDETTE CATEGORIE. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone
luminoso dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 06 gennaio 2025;
• il divieto ai minori di anni 14, ai sensi dell’art. 5 del DD.LL. 58/2010, di acquisto, detenzione ed utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla categoria V D/E (ora nella categoria 1).

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