7 Febbraio 2020
Referendum costituzionale confermativo del 29 marzo 2020. Voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente presenti all’estero.
Referendum costituzionale confermativo del 29 marzo 2020. Adempimenti relativi all’elenco degli elettori che votano per corrispondenza dall’estero. Elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi.
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con circolare n.6/2020 del 5 febbraio 2020, in vista del referendum costituzionale confermativo del 29 marzo p. v., illustra i principali adempimenti connessi all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, sia per gli elettori residenti all’estero – ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con d. P. R. 2 aprile 2003, n. 104 – sia per gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche, ai sensi dell’art. 4-bis della medesima legge n. 459/01, come inserito dall’art. 2, comma 37, lett. a) della legge n. 52/15.
Elettori temporaneamente residenti all’estero
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 26 febbraio 2020, in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all’estero, si vorranno sensibilizzare a vista le SS.LL. sulla necessità che i comuni stessi inseriscano nell’home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle
domande stesse.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’indirizzo di posta elettronica non certificata a cui far pervenire l’opzione di voto per corrispondenza è il seguente: uff.elettorale@comune.ardea.rm.it.
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