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Modalità di pagamento degli oneri concessori

BCC DI ROMA AGENZIA DI ARDEA – IBAN IT82V0832739541000000000843 => Intestato a : Comune di Ardea-Servizio tesoreria

Causale: Urbanizzazione

Qualora si intenda provvedere al versamento degli oneri di urbanizzazione in forma rateizzata (30% prima del ritiro del titolo; il rimanente 70% potrà essere corrisposto in n. 4 rate* semestrali le cui scadenze saranno indicate sulla polizza fideiussoria: la prima rata entro 180 giorni dalla data di inizio dei lavori), dovrà essere prestata a favore di questo Comune, contemporaneamente al versamento della prima rata, valida cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al doppio di quello dovuto ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 come modificato dal D.L.vo 27/12/2002 n° 301.

In detta fideiussione dovranno essere riportati i termini di versamento e la specifica clausola che impegna l’Istituto fideiussore a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune con l’esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell’art. 1994 c.c. e senza attendere la pronuncia del Giudice.

Causale: Costo di costruzione

D.C.C. n° 39 del 26/07/1995

La quota di contributo relativa al costo di costruzione, può essere corrisposta in corso d’opera con le seguenti modalità:

30% prima del ritiro del titolo autorizzativo

70% in n. 4 rate* semestrali le cui scadenze saranno indicate sulla polizza fideiussoria: la prima rata entro 180 giorni dalla data di inizio dei lavori del Permesso di Costruire.

A garanzia dei versamenti dovuti il concessionario dovrà depositare prima del rilascio della concessione fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al doppio di quello dovuto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 come modificato dal D.L.vo 27/12/2002 n° 301. In detta fideiussione dovranno essere riportati i termini di versamento della specifica clausola che impegna l’Istituto fideiussore a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune con l’esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell’art. 1994 c.c. e senza attendere la pronuncia del Giudice.

(*) sul debito rateizzato vanno computati gli interessi legali decorrenti dalla data di rilascio del titolo autorizzativo e fino al

pagamento di ciascuna rata che dovrà comprendere anche la quota interessi.

RITARDATO e/o OMESSO PAGAMENTO DELLE SINGOLE RATE

Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione, di cui all’articolo 16 del D.P.R. 380/01 comporta l’applicazioni delle sanzioni previste dall’art. 42 dello stesso D.P.R.:

a)l’aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

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