12 Marzo 2019
IMPOSTA DI SOGGIORNO – Informazioni ai contribuenti
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Informazioni ai contribuenti
Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in applicazione della delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 10 ottobre 2012 e successive modificazioni, è istituita sul territorio ardeatino l’IMPOSTA DI SOGGIORNO.
Il Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere, agriturismi, Bed and Breakfast, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, campeggi, aree di sosta, residenze turistiche alberghiere ed alberghi situati nel territorio della Città di Ardea.
Il Soggetto passivo dell’imposta è costituito da chi pernotta nelle suddette strutture ricettive e non risulta iscritto nell’anagrafe della Città di Ardea quale residente al momento del soggiorno.
Sono previste esenzioni dal pagamento dell’imposta di soggiorno, tra le quali ricordiamo:
a) i minori entro il decimo anno di età e gli ultrasettantenni;
b) coloro che sono costretti a pernottare per circostanze eccezionali ed imprevedibili dovute a calamità naturali e/o cause di forza maggiore che saranno valutate caso per caso con apposita deliberazione della Giunta comunale;
c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
Le tariffe attualmente vigenti sono le seguenti:
a) Strutture alberghiere
CLASSIFICAZIONE |
IMPOSTA (Euro/giorno) |
1 STELLA |
1.00 |
2 STELLE |
2.00 |
3 STELLE |
3.00 |
4 STELLE |
4.00 |
5 STELLE |
5.00 |
b) Campeggi, agriturismi, B&B, residence, casa vacanze, affittacamere ecc
CLASSIFICAZIONE |
IMPOSTA (Euro/giorno) |
CAMPEGGIO / AREE DI SOSTA |
1.00 |
AGRITURISMO |
1.10 |
B&B |
1.10 |
RESIDENCE / VILLAGGI TURISTICI |
1.10 |
CASA VACANZA / CASA PER FERIE |
1.10 |
AFFITTACAMERE |
1.10 |
L’imposta è applicata fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti anche non consecutivi.
I soggetti passivi, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ardea.
Si ricorda che in base a recenti sentenze della Corte di Cassazione (n.32058/2018 e n.6130/2019) il tardivo riversamento alle casse comunali configura il reato di peculato da parte del soggetto gestore della struttura.
Il gestore della struttura ricettiva presenta la dichiarazione mediante appositi modelli disponibili anche sul sito web entro il quindicesimo giorno dalla scadenza di ciascun trimestre solare (anche in caso di pernottamenti pari a zero) , ed effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:
a) sul conto corrente postale n.34494005 intestato al Comune di Ardea – Servizio Tesoreria;
b) mediante pagamento tramite sistema bancario – Banca Credito Cooperativo – filiale Ardea – viale Nuova Florida – versamento diretto ovvero bonifico – IBAN IT82V0832739541000000000843 (Comune di Ardea – via Garibaldi 5 – 00040 Ardea RM).
Nella causale indicare sempre il codice fiscale\p.iva della struttura ricettiva e trimestre\anno a cui si riferisce il versamento.
Per ulteriori informazioni si veda il seguente link: Imposta Comunale di Soggiorno
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