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31 Dicembre 2019

Ordinanza n. 41/2019: Misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego di artifici pirotecnici in occasione del Capodanno 2020

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Ordinanza n. 41/2019

Oggetto: Misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego di artifici pirotecnici in occasione del Capodanno 2020

II SINDACO

Considerato che:

  • è diffusa la consuetudine di celebrare l’arrivo dell’anno nuovo con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere, la cui vendita aumenta in maniera esponenziale durante le festività;
  • ogni anno la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti messi abusivamente in commercio per l’occasione, sia di inf01tuni, talvolta anche mortali, derivati alle persone per imprudenza o imperizia nell’utilizzo di tali prodotti;
  • tale usanza implica, pertanto, un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
  • una serie conseguenze negative si possono determinare a carico di animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li  porta frequentemente alla fuga ed a perdere l’orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento o investimento;
  • analogamente, sono esposti ai medesimi rischi sia la fauna selvatica, in particolare gli uccelli , che gli animali d’allevamento;
  • il Comune ai sensi dell’art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
  • sia pure in misura minore il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto Luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da minori;
  • possono determinarsi altre conseguenze negative, oltre alle lesioni personali, come il pericolo di incendi connessi all’uso di tali sostanze esplosive;
  • lo stesso codice penale, all’art. 703, dispone che chiunque senza licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’ai1ificio o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino ad € 103,00. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone la pena è dell’arresto fino a un mese;

Atteso che è doveroso, per una Amministrazione comunale, richiamare l ‘attenzione di tutti sui rischi dell’uso indiscriminato di fuochi di artificio impartendo ai cittadini le misure di sicurezza da adottare per un corretto maneggio ed utilizzo di sostanze esplodenti;

Rilevato che:

  • nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare in via generale ed assoluta la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
  • i Comuni hanno la possibilità di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano non solo la sicurezza urbana ma anche l’incolumità pubblica intesa come salvaguardia dell’integrità fisica della popolazione;

Considerato che l’Amministrazione comunale, ritenendo comunque insufficiente il ricorso a strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un’usanza così diffusa e radicata intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità  individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni che tale tradizione può avere per la sicurezza propria ed altrui, e possa anche decidere in piena libertà di abbandonarla, ricorrendo magari ad alternative innocue;

Ravvisata, in particolare la necessità che per motivi anzidetti siano osservate particolari cautele soprattutto per impedire che le accensioni di artifici pirotecnici avvengano in modo in1provvisato e senza le dovute precauzioni;

Ritenuto che:

  • a salvaguardia della pubblica incolumità, sia necessario definire restrizioni e divieti  specifici nonché ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi  per l’incolumità delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
  • in coordinamento e in collaborazione con tutte le forze dell’ordine sia opportuno attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell’uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti e scorretti;
  • sussista l’esigenza di adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini nonché dei venditori e dei pubblici esercizi affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga in osservanza della normativa e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d’uso e delle norme di sicurezza, dell’incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali, e della tutela dei beni pubblici e privati;

Ritenuto pertanto di dover fissare con apposito provvedimento specifiche misure di prevenzione per il Capodanno 2020;

Visto l’art. 6 comma 2 della direttiva 2007/23/CE che lascia alle autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per  limitare l’uso e la vendita al pubblico di certe categorie  di fuochi di artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed in particolare di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l ‘uso e o la vendita al pubblico di fuochi di artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico , pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

Visto il D.Lgs n. 58 del 4 aprile 2010 e s.m.i. in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’ammissione sul mercato di prodotti pirotecnici

Visti:

  • l’ 54 del D.Lgs 267/2000, che riconosce al Sindaco quale Ufficiale di Governo il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
  • il DM 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell’Interno che ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana di cui all’art. 54 comma 4, del D.Lgs 2667/2000, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza;
  • l’art. 7 bis del Tuel secondo cui salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500€;

Visti altresì:

  • l’art. 703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, spari armi da fuoco, accenda fuochi d’artificio, o lanci razzi, o innalzi aerostati con fiamme, o, in genere, faccia accensioni o esplosioni pericolose.

– l ‘art. 57 del TULPS;

  • il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
  • il Decreto del Ministro dell’Interno 9 agosto 2011;

 

  • il Decreto del Ministro dell’Interno 4 giugno 2014 di modifica dell’art. 6 del D.M. 9 agosto 2011;

 

  • il decreto legislativo 29 luglio 2015, n 123, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;
  • il decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 1 che stabilisce obblighi, ai fini della tracciabilità, in capo ai fabbricanti ed agli importatori di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE;
  • il decreto del Ministro dell’Interno 16 agosto 2016 di modifica agli articoli 1 e 3 del capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  • la circolare ministeriale n. 557/PAS.21328-XVH.8 del 5.12.2011;
  • la circolare n. 185700 del 27 ottobre 2016 esplicativa al D.M. dell’Interno 16.08.2016;
  • la circolare ministeriale n. 557/PAS/U/018264/XY.H.8 del 5 dicembre 2016 con cui sono state impartite disposizioni al fine di indirizzare opportunamente l’attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, detenzione e commercio di manufatti pirotecnici in occasione delle festività natalizie e del capodanno;

 

Ravvisata la necessità di definire le modalità di libera vendita dei fuochi pirotecnici consentiti stabilite nella

Ordinanza. in oggetto;

Dato atto che:

  • in base a quanto previsto dall’art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241, non essendo possibile la comunicazione personale del presente provvedimento ai destinatari, poiché le persone che verranno a trovarsi ad Ardea, nei giorni nei quali si prevedono i divieti contenuti nella presente ordinanza, sono indeterminate;
  • l’Amministrazione comunale provvederà a dame ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità di fatto ritenute idonee;

ORDINA

  1. il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del D. 4 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico ed anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, dalle ore 00.01 del 31 dicembre 2019 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2020;
  2. il divieto dalle ore 00.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2020 di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi tecnici da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Igs.4 aprile2010, n. 58);
  3. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui all’art. 57 del TULPS, nel corso della notte tra il 31 dicembre 2019 ed il 1 gennaio 2020 a partire dalle ore 20:00 e fino alle ore 7:00 del giorno successivo;
  4. il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d’identità in corso di validità;
  5. il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentirne a chiunque l’uso, per la effettuazione di spari vietati dalla presente ordinanza, dalle ore 00.01 del 31 dicembre 2019 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2020;
  6. il divieto di vendita, in forma ambulante, di “ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria IVA e VA, COMPRESI GLI EX FUOCHI DI LIBERA VENDITA ORA OBBLIGATORIAMENTE

CLASSIFICATI IN UNA DELLE SUDDETTE CATEGORIE. In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose dal 31 dicembre 2019 alle ore 24.00 del 6 gennaio 2020:

  1. il divieto ai minori di 14 anni, ai sensi dell’art. 5 del DD LL. 58/2010, di acquisto, detenzione e utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria 1).

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

L’inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci. Qualora a causa dell’inosservanza si provochino danni a persone la licenza verrà revocata.

I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650 e 703 del c.p. e 17 e/o. 12 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.

Ai sensi dell’art. 16della Legge 24.11.1981, IL 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma

RICHIAMA

i privati cittadini al rispetto sull’osservanza delle norme di sicurezza e sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione, a tutela della propria ed altrui incolumità confidando nel senso di responsabilità di ciascuno;

RACCOMANDA

a genitori e tutori di minori, di vigilare su questi affinché facciano un corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, rispettino le istruzioni ed evitino di raccogliere ordigni inesplosi;

ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone ed agli animali medesimi;

di procedere all’acquisto degli artifici di cui sopra esclusivamente presso rivendite autorizzate, assicurandosi che gli stessi riportino apposita etichettatura e siano in vendita regolarmente al pubblico;

di non raccogliere e di non provare a recuperare la miscela esplosiva od esplodente dagli artifici inesplosi, che si dovessero rinvenire;

di fare attenzione alla direzione in cui si lanciano i fuochi ossia assicurarsi sempre che non vi siano persone perciò non vanno lanciati verso zone buie né in direzioni di balconi e/o finestre;

di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di utilizzo maldestro;

di accendere i botti consentiti dalla legge in zone isolate e romlil1que a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

INFORMA che:

  • avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Roma nelle forme di legge;
  • avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutte le Forze di Polizia presenti nel territorio cittadino sono incaricate di vigilare sul rispetto  delle presenti disposizioni, sanzionando a termini di Legge eventuali inadempienze.

Copia della presente sarà trasmessa, per il seguito di competenza, al Prefetto di Roma nonché agli organi di Polizia presenti sul territorio cittadino.

Ardea, 31.12.2019

 

                        IL SINDACO
MARIO SAVARESE

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