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Elettorale

27 Maggio 2022

Candidati sindaco e consiglieri: adempimenti per pubblicazione dati

 

PUBBLICAZIONE DATI DEI CANDIDATI SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI (CURRICULUM VITAE E CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE) AI SENSI DELLA LEGGE N. 3/2019 – ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI AL COMUNE

 

Come noto, l’art. 1, commi 14 e 15, della Legge n. 3 del 09/01/2019, al fine di garantire la trasparenza delle attività effettuate dai partiti, dai movimenti politici, dalle liste e dai candidati alle Elezioni nei confronti della cittadinanza, impone l’obbligo, da parte del partito e/o del movimento politico stesso, di pubblicazione dei curriculum vitae di ciascun candidato (nel caso delle Elezioni Amministrative valevole sia per il candidato sindaco che per tutti i candidati consiglieri) e il relativo certificato del casellario giudiziale.

La pubblicazione dei dati relativi sia al candidato sindaco che a quelli dei candidati consiglieri deve avvenire sul sito del partito e/o del movimento politico e/o della lista con cui le persone si sono candidate entro e non oltre il 14esimo giorno antecedente il voto, ossia – nel caso specifico – entro il 29 maggio 2022.

Si ricorda, inoltre, che i medesimi dati, entro una settimana dal voto (ossia, nel caso specifico, entro il 5 giugno 2022), dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ardea in una apposita sezione denominata “Elezioni Trasparenti”.

Per questo motivo, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 1, comma 15, della Legge n. 3/2019, partiti, movimenti politici e liste devono comunicare all’Ente l’avvenuta pubblicazione dei dati sopra citati e il relativo link di collegamento al sito di riferimento, al fine della loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Qualora la comunicazione non sia già avvenuta, si richiede di effettuare la stessa entro e non oltre il 30 maggio 2022 inviando una pec all’indirizzo uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it oppure consegnando a mano la nota di che trattasi presso lo Sportello Protocollo dell’Ente (via Francesco Crispi n. 12), al fine di poter predisporre tutte le attività conseguenti da parte dell’Ufficio Elettorale Comunale.

Si ricorda che la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, comma 14, della richiamata Legge n. 3/2019, prevede l’applicazione, da parte della Commissione per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei Partiti e dei Movimenti Politici, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 a 120.000 Euro.

 

 

Ardea, lì 26 maggio 2022

 

Il Segretario Generale

Dirigente ad interim dell’Area I

Dott.ssa Daniela Ventriglia

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