Cambiamento di nome e/o cognome
I decreti che autorizzano il cambiamento o la modifica del cognome, per produrre i loro effetti devono essere trascritti, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
Se la nascita o il matrimonio dell’interessato è avvenuto in altro comune, diverso da quello di residenza, l’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio per effettuare analoga annotazione.
A seconda di chi presenta domanda (maggiorenni, minorenni, minorenni adottati) la procedura da seguire comporta specifiche variazioni.
L’Ufficio di Stato Civile è responsabile di questo procedimento.
Riferimenti normativi utili:
- Dpr n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative
- D.m. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”
- Dpr 13 marzo 2012, n. 54 “Nuove norme in materia di disciplina del nome e del cognome”.