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Ravvedimento operoso

INFORMATIVA SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso in cui il contribuente non abbia assolto agli obblighi tributari nei termini previsti dalla legge, l’ordinamento giuridico riconosce la possibilità per lo stesso di adottare un comportamento “riparatorio” provvedendo anche in ritardo, mediante il pagamento dell’imposta dovuta ed autocomminandosi una piccola sanzione, modulata in base al trascorso del tempo, ma comunque inferiore a quella che verrà inflitta dall’Ufficio Tributi in caso di accertamento dell’evasione.

Obblighi tributari violati:

– omessa denuncia (sia essa di iscrizione, variazione o cessazione dell’utenza) ai fini IMU- TASI-TARI – TOSAP – ICP – IMPOSTA DI SOGGIORNO entro i termini previsti dai rispettivi regolamenti comunali;

– infedele dichiarazione (su elementi che permettono la corretta determinazione del tributo, anche con riferimento ad eventuali regimi agevolativi) entro i termini sopra richiamati;

– omesso/parziale o tardivo versamento della tassa o imposta dovuta entro le scadenze previste dai regolamenti e dalle deliberazioni comunali.

Come regolarizzarsi:

il contribuente può mettersi in regola spontaneamente pagando sanzioni ridotte rispetto a quelle che sarebbero applicate dall’ufficio tributi in caso di accertamento d’ufficio dell’omissione. In quest’ultimo caso le sanzioni sono disposte dai regolamenti disciplinanti la singola imposta, e previste entro i seguenti limiti:

– tra 100 e 200% dell’imposta dovuta, con un minimo euro 50,00 in caso di omessa dichiarazione;

– tra il 50% ed il 100% dell’imposta dovuta in caso di infedele dichiarazione;

– 30% dell’imposta dovuta, in caso di omesso/parziale o tardivo versamento. In quest’ultimo caso la sanzione è ridotta a 15% se pagata entro 90 giorni e all’1% giornaliero se pagata entro 15 giorni in caso di ritardato pagamento

In caso di regolarizzazione spontanea, le sanzioni saranno ridotte nel modo seguente:

SANZIONE

(minimo: 30% dell’imposta dovuta, ridotto alla metà per ritardi non superiori a 90 giorni)

TERMINE PER IL PAGAMENTO

IN CASO DI OMESSO, TARDIVO O PARZIALE VERSAMENTO

0,1% (1/15) del minimo per ogni giorno di ritardo entro 14 gg dalla data della violazione
1,50% (1/10) del minimo entro 30 gg dalla data della violazione
1,67% (1/9) del minimo – entro 90 gg dalla data dell’errore e dell’omissione

– entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in caso di regolarizzazione degli errori o omissioni

3,75% (1/8) del minimo – entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica relativa all’anno di commissione della violazione o entro  1 anno dalla omissione o dall’errore quando non è prevista la dichiarazione periodica
4,29% (1/7) del minimo –  entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica relativa all’anno  successivo a quello di commissione della violazione o entro  2  anni dalla omissione o dall’errore quando non è prevista la dichiarazione periodica
5% (1/6) del minimo – oltre il termine dichiarazione dell’anno successivo alla violazione in caso di dichiarazione periodica;

– quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione/errore, e comunque non oltre il termine dell’accertamento

 

SANZIONE

(minimo: 100% dell’imposta dovuta)

TERMINE PER IL PAGAMENTO

IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE

10% (1/10) del minimo – entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
16,66% (1/6) del minimo – oltre 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione e sino alla data di notifica dell’avviso di accertamento

 

SANZIONE

(minimo: 50% dell’imposta dovuta)

TERMINE PER IL PAGAMENTO

IN CASO DI INFEDELE DICHIARAZIONE

5,55 % (1/9) del minimo – entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
6,25% (1/8) del minimo – entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica relativa all’anno di commissione della violazione o entro  1 anno dalla omissione o dall’errore quando non è prevista la dichiarazione periodica
7,14% (1/7) del minimo –  entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica relativa all’anno  successivo a quello di commissione della violazione o entro  2  anni dalla omissione o dall’errore quando non è prevista la dichiarazione periodica
8,33% (1/6) del minimo – oltre il termine dichiarazione dell’anno successivo alla violazione in caso di dichiarazione periodica;

– quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione/errore, e comunque non oltre il termine dell’accertamento

10% (1/5) del minimo – notifica processo verbale di contestazione

 

All’importo della tassa dovuto ed alla sanzione calcolata come sopra indicato, vanno aggiunti gli interessi al tasso legale.

Per effettuare il pagamento con ravvedimento operoso è possibile generare l’f24 con l’importo dovuto, utilizzando un qualsiasi programma di calcolo presente sul WEB. A mero titolo esemplificativo, si indica il seguente link su Amministrazionicomunali.it.

N.B.: il calcolatore è pre-impostato per computare il ravvedimento per “omesso, tardivo o parziale versamento”. Per calcolare l'”omessa dichiarazione” o l'”infedele dichiarazione”, sarà necessario selezionare, come codice tributo/imposta, “15 – Altri tributi locali”, popolare il campo “Codice tributo” sottostante e inserire la corretta percentuale della sanzione.

Nel caso di “omessa dichiarazione” il versamento andrà calcolato in base alla relativa tabella, moltiplicando la tariffa per la superficie tassabile in relazione ai mesi di effettivo possesso e aggiungere il 5% dell’addizionale provinciale. L’F24 saldato andrà allegato alla dichiarazione, redatta sull’apposito modello e presentato all’Ufficio Tributi.

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