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Emissione avvisi di accertamento Imu

Verifica della regolarità della posizione del contribuente finalizzata all’eventuale emissione di avviso di accertamento con determinazione dell’importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.

Riferimenti normativi utili:

Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (artt. 8, 9 e 14);

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 13);

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (artt. 1-15);

Legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente)

Regolamento comunale in materia di Imu, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.43 del 10.10.2012;

Regolamento generale delle entrate tributarie

Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471. n. 472, n. 473 e successive modificazioni

Ufficio responsabile dell’istruttoria:
Ufficio tributi, largo Nuova California, 2

Nome del responsabile del procedimento, telefono, email e/o pec:

Antonio Savi

telefono: 06 913800

e-mail: uff.tributi@comune.ardea.rm.it

Pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

Ufficio a cui rivolgersi per informazioni (orari, indirizzo, tel., email e/o pec):

Ufficio tributi, largo Nuova California, 2

telefono: 06 913800

e-mail: uff.tributi@comune.ardea.rm.it

Termine di conclusione del procedimento, norma di riferimento e altri termini procedimentali rilevanti:

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni .
L. 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 comma 162

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell’interessato e modi per attivarli:

Ricorso: Ai sensi del D.Lgs 31/12/1992 n. 546 contro l’avviso di accertamento può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, con sede a Roma, via Labicana 123, tenendo presente che i termini da rispettare per l’attivazione del contenzioso sono: 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento per la proposizione del ricorso, da inoltrare, a mezzo consegna diretta, spedizione o notifica al Comune di Ardea , via Garibaldi 5; 30 giorni dalla data di proposizione del ricorso, per la costituzione in giudizio, mediante deposito presso la commissione tributaria provinciale di un esemplare del ricorso già inoltrato al Comune, unitamente alla fotocopia della ricevuta e della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Riesame: Qualora il contribuente sia in possesso di dati  difformi da quelli contenuti nell’atto di accertamento, può presentare all’ufficio una motivata richiesta di riesame, allegando la documentazione a comprova di quanto sostenuto.

Sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia (nome, tel. e-mail e/o pec) e modalità per attivare l’intervento:

Le disposizioni in materia di sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia non si applicano ai procedimenti tributari ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.L. 5/2012, convertito con L. 04 aprile 2012, n. 35.

Ufficio competente per l’eventuale accesso diretto ai dati da parte di altre pubbliche amministrazioni e controlli sulle autodichiarazioni rese nel corso del procedimento (tel., email):

Ufficio tributi, largo Nuova California, 2

telefono: 06 913800

e-mail: uff.tributi@comune.ardea.rm.it

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